Fonte: Sentenza della Corte di Giustizia Europea CGE C632-17 del 28/11/2018

Corte di Giustizia Europea (CGE C632-17): DECRETO INGIUNTIVO IRREGOLARE SU ESTRATTO C-C EX ART. 50 TUB

Nonostante la sentenza C632-17 del 28/11/2018 sia stata emessa diversi anni fa, ancora oggi ai consumatori viene negata una piena verifica delle clausole abusive applicate, favorendo meccanismi sommari in netto contrasto con il diritto europeo. In questi casi, il decreto ingiuntivo può essere irregolare e puoi presentare opposizione.

⚖️ IL PRINCIPIO SANCITO

Secondo la CGE C632-17, ogni qualvolta si procede in via esecutiva nei confronti di un consumatore è necessario che il giudice:

  • possa esaminare la validità del contratto,
  • possa accedere agli elementi completi e dettagliati del rapporto dare/avere tra banca e consumatore,
  • possa verificare eventuali clausole abusive (es. interessi di mora, commissioni occulte, costi ingiustificati).

Se ciò non è possibile, l’ordinanza non rispetta le prescrizioni della corte di giustizia europea C632-17 e quindi la Direttiva 93/13/CEE, è di conseguenza il decreto ingiuntivo può essere irregolare.

 

 

📌 RILEVANZA PRATICA PER IL FORO ITALIANO

Questo principio impatta direttamente anche sulle prassi italiane:

  • L’uso dell’estratto ex art. 50 TUB per ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo non rispetta il principio sancito dalla CGE.
  • I giudici devono garantire al consumatore una verifica effettiva dell’assenza di clausole abusive pattuite ed applicate.

 

📌 APPLICAZIONE PER IL CONTENZIOSO BANCARIO

Una linea difensiva che consideri anche questa eccezione può aggiungere un ulteriore elemento che giustificherebbe quanto meno la sospensione della provvisoria esecutività. D’altronde le decisioni della Corte di Giustizia Europea sono vincolanti per il nostro ordinamento e sono immediatamente applicabili.

Quindi se la banca non integra attraverso una ricostruzione contabile accurata, il credito potrebbe non essere considerato “certo”, ed il decreto ingiuntivo può essere irregolare.

Qual ora la banca produca una ricostruzione completa, offrirebbe la possibile di esaminare l’eventuale applicazione di condizioni irregolari (costi non pattuiti, tassi d’interessi difformi, informazioni essenziali omesse) che potrebbe ricondurre ad un ricalcolo del debito o persino al totale annullamento, come più volte ottenuto anche dalla nostra associazione: consulta qui.

Scarica la sentenza C-632/17

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Articolo a cura di Antonello Caria – Perito bancario e consulente tecnico per ADL CONSUM

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