CARTA REVOLVING- CONTRATTO NULLO SE PROMOSSO DA VENDITORI NON AUTORIZZATI
➡️AL VIA I RIMBORSI PER I CONSUMATORI
Fonte: Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Sentenza n. 12838/2025
➤ Hai comprato un oggetto da un negoziante tramite un finanziamento con carta revolving?
➤ Forse non lo sai, ma quel contratto è irregolare.
🔍 COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE
Nella n. 12838/2025, la Corte di cassazione ha stabilito questo principio:
<<il contratto di carta di credito revolving è nullo se viene promosso da un fornitore di beni o servizi non iscritto nell’elenco U.I.C., anche se convenzionato con un intermediario finanziario>>.
<<L’intermediazione abusiva, anche se avvenuta tramite un venditore terzo non firmatario del contratto, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa;>>
🔍 COSA CAMBIA ORA PER I CONSUMATORI
Questa pronuncia conferma le azioni già avviate, anche dall’associazione ADL CONSUM e pare le porte ad altre numerose azioni di RISARCIMENTO e RIMBORSO, da parte di tutti coloro che hanno sottoscritto carte revolving presso venditori (es. negozi, catene commerciali) non iscritti all’albo.
👥 ADL CONSUM è pronta a difendere i tuoi diritti
Se pensi di avere una carta revolving attivata in questo modo, contattaci: analizzeremo la tua posizione.
Ci occuperemo direttamente di fari avere il rimborso degli interessi e delle commissioni che hai pagato, in via stragiudiziale oppure tramite i nostri legali convenzionati.
I motivi per cui si può contestare una carta revolving sono diversi, non solo può essere nulla in quanto il contratto è stato stipulato presso un rivenditore, ma può essere irregolare in quanto il TAEG reale può risultare inferiore rispetto a quello del contratto.
In entrambi i casi hai diritto ad un rimborso dato da un ricalcolo degli interessi e delle spese applicate.
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Articolo redatto da Antonello Caria – Perito e consulente tecnico bancario per ADL CONSUM