Straordinaria sentenza: un capolavoro dal Tribunale di Napoli, nella quale il giudice argomenta in maniera esaustiva il concetto di obbligatorietà delle polizze “CPI” e “non CPI”.

È pressoché noto che anche le polizze “non CPI” sono state gestite dagli intermediari come “obbligatorie” e tuttavia, venendo a mancare quegli indici presuntivi tipici introdotti dalla Banca d’Italia in tema di usura, solitamente sono escluse nel calcolo del TAEG e del TEG.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli rende giustizia al consumatore, livellando l’obbligatorietà delle polizze “non CPI” alle “CPI”, in funzione della loro contestualità con il contratto di finanziamento.

Nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Napoli, questo ha comportato il superamento del tasso soglia.

In sintesi la sentenza è particolarmente interessante, in quanto:

1) riconosce superato il “precedente orientamento” in materia di trattamento delle polizze, dalla decisione della Corte di Cassazione n° 8806-2017;

2) attribuisce rilevanza ai fini dell’obbligatorietà delle polizze: la contestualità, il beneficiario, il pagamento anticipato, la durata coincidente con il finanziamento;

3) sminuisce la difesa della banca di fronte a tali indici di prova.

Come Associazione abbiamo sempre escluso dal TAEG e dal TEG le polizze “non CPI”, tuttavia attraverso i principi di queste sentenze, combinati con le tre sentenze di Cassazione già note, possiamo ritenere ragionevole includere tutte le polizze nel costo totale del credito, in particolare nei casi similari in cui è stata venduta una polizza “Europe Assistant” da Compass Spa ad esempio.

Sarà quindi vita dura nel prossimo futuro per la Compass Spa, la quale nel corso del tempo ha venduto prevalentemente polizze “non CPI” travalicando il tasso soglia senza averne mai subito le conseguenze, almeno finora.

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