Estinzione anticipata del finanziamento: per la Cassazione sono rimborsabili anche le commissioni rete distributiva

Mag 8, 2026 | News | 0 commenti

Estinzione anticipata del finanziamento

La Corte di Cassazione, con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 26 marzo 2026, torna sul tema della riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, confermando la rimborsabilità anche dei costi qualificati come up front, comprese le cosiddette commissioni rete distributiva.

Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e il Tribunale di Genova, con sentenza del 12 maggio 2021, aveva rigettato l’appello della finanziaria. Quest’ultima ricorreva in Cassazione sostenendo, in sintesi, che per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 dovesse applicarsi la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, con rimborso limitato ai soli costi recurring e non anche ai costi up front.

La Cassazione respinge tale impostazione.

Secondo la Corte, l’art. 125-sexies TUB, anche nella versione precedente alla riforma del 2021, deve essere interpretato in coerenza con l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Lexitor, causa C-383/18, dell’11 settembre 2019. La riduzione spettante al consumatore non può quindi essere confinata ai soli costi dipendenti dalla durata del rapporto, perché una simile lettura consentirebbe agli intermediari di concentrare i costi nella fase iniziale del contratto, sottraendoli poi al rimborso in caso di estinzione anticipata.

Decisivo è anche il richiamo alla Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, limitatamente alle parole: “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. La Consulta ha chiarito che il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB contribuisce a consolidare l’interpretazione della precedente formulazione della norma in senso conforme alla sentenza Lexitor.

La Corte richiama, sul punto, anche i propri precedenti: Cass. n. 25977/2023, Cass. n. 14836/2024 e Cass. n. 26917/2024.

Particolarmente rilevante è il passaggio sulle commissioni rete distributiva. La finanziaria sosteneva che tali somme, essendo riferite ad attività di intermediazione già svolte al momento della stipula, non potessero essere restituite. La Cassazione, invece, valorizza il criterio del costo totale del credito, richiamando anche la Direttiva 87/102/CEE e la Direttiva 90/88/CE, dalle quali emerge una nozione ampia di costo del credito, comprensiva degli interessi, delle altre spese e dei costi di intermediazione posti a carico del consumatore.

La sola natura up front della commissione, quindi, non basta a escluderne la rimborsabilità.

La Corte ritiene inoltre corretto il criterio pro rata temporis, osservando che esso è coerente con la riduzione proporzionata alla durata residua del contratto, oggi espressamente prevista dall’art. 125-sexies TUB. La norma vigente comprende anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, incluse le attività già esaurite al momento della concessione del credito e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Restano escluse soltanto le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore, quando non dipendono dalla durata del contratto.

Nell’ordinanza vengono richiamati, tra gli altri, l’art. 125-sexies TUB, l’art. 16, paragrafo 1, Direttiva 2008/48/CE, l’art. 11-octies D.L. n. 73/2021, l’art. 6-bis, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 180/1950, l’art. 12 disp. prel. c.c., gli artt. 267 e 288 TFUE, l’art. 4 TUE, l’art. 117 Cost., gli artt. 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, oltre alle sentenze della Corte di Giustizia UE C-383/18 Lexitor, C-261/20 Thelen e C-122/17 David Smith.

La pronuncia è utile soprattutto nei giudizi relativi a cessioni del quinto, prestiti personali e finanziamenti estinti anticipatamente, nei quali banche e finanziarie continuano spesso a sostenere la non rimborsabilità dei costi up front.

Il principio che emerge è chiaro: ciò che conta non è l’etichetta attribuita alla commissione, ma la sua inclusione nel costo totale del credito. Se il costo è stato posto a carico del consumatore nell’ambito dell’operazione di finanziamento, esso deve essere considerato nella riduzione proporzionale dovuta in caso di estinzione anticipata, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge.

La Corte rigetta quindi il ricorso della finanziaria e conferma il diritto del consumatore al rimborso proporzionale delle commissioni rete distributiva.

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