Giudice di Pace di Agropoli – Giudice di Pace di Agropoli 

Ott 13, 2026 | Case history e vittorie | 0 commenti

Estinzione anticipata: rimborso di € 720,65, esattamente quanto calcolato da ADL CONSUM

Grazie all’intervento dell’Avv. Giovanni Grasso, con il supporto tecnico del Rag. Antonello Caria, un nostro associato ha ottenuto il rimborso delle somme non restituite in occasione dell’estinzione anticipata di due finanziamenti.

A cura della Redazione di ADL Consum

La vicenda è stata definita dal Giudice di Pace di Agropoli – Sezione Civile, dott.ssa Lucilla Nigro, nell’ambito della causa R.G. n. 396/2025, decisa il 5 ottobre 2026.

Il caso riguardava due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione di quote della pensione, entrambi estinti anticipatamente.

Il primo era stato concluso nel 2021 e chiuso dopo il pagamento di 20 rate sulle 48 previste; il secondo, stipulato nel 2022, era stato estinto dopo il pagamento di 11 rate sulle 60 complessive.

In occasione delle estinzioni, tuttavia, non erano stati restituiti integralmente al consumatore i costi relativi alla parte del finanziamento non più goduta.

Estinzione anticipata: il diritto alla riduzione dei costi

Il principio alla base della controversia è ormai ben consolidato: quando un consumatore estingue anticipatamente un finanziamento, ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in proporzione alla durata residua del contratto, secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile.

Nella sentenza il Giudice ricostruisce espressamente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, richiamando innanzitutto la nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-383/18, “Lexitor”, con la quale è stato affermato che la riduzione del costo totale del credito conseguente al rimborso anticipato deve comprendere anche i costi posti a carico del consumatore e non soltanto quelli strettamente legati alla durata del contratto.

Il Giudice richiama inoltre la Corte costituzionale, sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, che ha inciso sulla disciplina introdotta dall’art. 11-octies del D.L. 73/2021, nonché la Corte di Cassazione, ordinanza n. 25977/2023, che ha ulteriormente consolidato la tutela del consumatore in materia di rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata.

Proprio la Cassazione, con l’ordinanza n. 25977/2023, ha inoltre affermato la nullità delle clausole contrattuali che escludono il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata, qualora determinino uno squilibrio a danno del consumatore.

Il Giudice riconosce al centesimo il conteggio di ADL CONSUM

L’aspetto per noi particolarmente significativo di questa decisione riguarda la precisione del conteggio effettuato prima dell’avvio del giudizio.

L’analisi svolta da ADL CONSUM aveva quantificato in € 720,65 l’importo ancora dovuto al consumatore.

Sulla base di tale analisi, l’Avv. Giovanni Grasso aveva formulato la domanda giudiziale chiedendo esattamente il rimborso di € 720,65.

Il Giudice, dopo aver analizzato separatamente i due finanziamenti e le relative commissioni, ha accolto la domanda e condannato l’intermediario al pagamento di € 720,65.

Esattamente, al centesimo, l’importo precedentemente determinato da ADL CONSUM.

Alla somma riconosciuta si aggiungono gli interessi legali dalla data dell’estinzione anticipata e la condanna dell’intermediario al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 700,00 oltre accessori e spese previste dalla sentenza.

Ogni pratica merita la stessa attenzione

Il valore economico di questa controversia è certamente inferiore rispetto ad altri risultati ottenuti dalla nostra associazione.

Ma per ADL CONSUM questo non significa che una pratica meriti meno attenzione.

Come sottolinea il Rag. Antonello Caria:

“Non misuriamo l’importanza di una pratica soltanto dalla cifra che possiamo recuperare. Dietro anche a poche centinaia di euro c’è un consumatore che ha diritto a vedersi riconosciuto quanto gli spetta. Per questo il nostro staff e i nostri avvocati affrontano ogni posizione con lo stesso impegno e la stessa determinazione. In questo caso, vedere riconosciuto dal Giudice, al centesimo, esattamente l’importo che avevamo calcolato rappresenta anche una bella conferma della precisione del lavoro svolto.”

Questa decisione conferma ancora una volta l’importanza di verificare i conteggi effettuati in occasione dell’estinzione anticipata di un prestito, anche quando gli importi apparentemente in gioco possono sembrare contenuti.

Perché un diritto non diventa meno importante soltanto perché vale € 720,65.

Scarica la sentenza

Vuoi far valere i tuoi diritti o ricevere una consulenza professionale sul tuo caso specifico?

Articoli correlati